STUDIO MILANINI Milano (MI) 20122 - Largo Toscanini n. 1 Vercelli (VC) 16100 - Via Jacopo Durandi n. 2 Borgosesia (VC) 13011 - Piazza Cavour n. 14 Tel. 02.760.15.226 - 0163.292546 Fax 0163.360.020 _____________________________________________________
STUDIO MILANINIMilano (MI) 20122 - Largo Toscanini n. 1Vercelli (VC) 16100 - Via Jacopo Durandi n. 2Borgosesia  (VC)  13011  -  Piazza Cavour  n.  14Tel. 02.760.15.226 - 0163.292546 Fax 0163.360.020_____________________________________________________

 

<<Ciò che è equo e insieme giusto è migliore di ciò che è giusto in un unico senso. Non è meglio del giusto in generale, meglio però dell'errore dovuto alla generalità della legge. Ed è questa la vera natura dell'equità, una rettifica della legge laddove questa non è sufficiente a causa della sua universalità>> (Aristotele)

NEWS DIRITTO BANCARIO

 

 

Cessione del quinto - Rinnovo ante-termine - Art. 39 Dpr 180/50 - Cassazione Civile, setenza n. 15099 del 31.05.2021: <<Il Collegio ritiene di non aderire a tale impostazione e di rigettare il ricorso con conferma dell’impugnata sentenza per le ragioni esposte dalla parte resistente e supportate, oltre che da pronunce  di questa Corte, anche da provvedimenti della Banca d'Italia e da pronunce dell'Arbitro Bancario Finanziario. L’orientamento consolidato, sia della giurisprudenza di merito e di legittimità nonché arbitrale, è nel senso che quella desumibile dagli artt. 38 e 39 del D.P.R. del 1950 non sia una invalidità che abbia riflesso sul contratto ma uno strumento di tutela delle ragioni del lavoratore il quale può provvedere anche alla stipula di nuovi contratti di finanziamento mediante la cessione del quinto purchè siano eliminati i maggiori costi che derivano dalla mancata possibilità, per il lavoratore stesso, di ammortizzare quelli della precedente cessione. Ne consegue che la ratio delle richiamate disposizioni non consiste nella invalidità del contratto di cessione ai sensi dell'art. 1418, I co. c.c. ma nella responsabilità, posta a carico del contraente professionista – intermediario finanziario – di accollarsi i maggiori costi della precedente cessione che non siano stati ammortizzati dal lavoratore per insufficiente decorso del tempo. La Banca d’Italia, con provvedimenti del 10.11.2009 e 7.04.2011, ha espressamente previsto la possibilità della estinzione anticipata delle cessioni e, per l’ipotesi di rinnovo di operazioni di cessione in violazione dell'art. 39 DPR 180/1950, ha previsto che i clienti siano ristorati  anche delle commissioni percepite dalla rete distributiva e delle quote non maturate dei premi assicurativi. Ugualmente nello stesso senso si pongono le pronunce dell’Arbitro Bancario Finanziario che escludendo espressamente l'invalidità del secondo contratto di cessione del quinto stipulato prima del termine previsto dalla normativa di settore. Ad opinare diversamente di realizzerebbe una ingiustificata compromissione della libertà negoziale del lavoratore ed una ingiustificata disparità di trattamento tra il consumatore che concluda un prestito con certe garanzie ed il consumatore che concluda un prestito previa cessione del quinto dello stipendio. Il Collegio, nel rigettare il ricorso, ritiene di dover dare continuità alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale “in relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cosiddetta "nullità virtuale”), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità. Ne consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all’art. 6 della legge n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipula del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd. “contratto quadro", il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del “contratto quadro”; in ogni cado deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell’art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto “contratto quadro" e dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso” (Cass.,1, n. 8462 del 10.04.2014; Cass., 3, n. 252 del 15.01.2020)>>.

 

Delegazione dello stipendio - Estensione sulla pensione - Art. 58 Dpr 180/50 - Tribunale di Salerno, sentenza n. 428/2021 del 02.03.2021: <<orbene, ad avviso del Tribunale, la pretesa avanzata dalla società ricorrente è fondata, alla luce del quadro normativo di riferimento. Infatti, l’art. 58 del Dpr. n. 180/1950 prevede espressamente che “la delegazione sullo stipendio o salario si riversa sulla pensione fino ad estinzione del debito”. Inoltre, l’art. 42 del Regolamento di attuazione n. 895/1950 stabilisce che “ove il cedente cessi dal servizio con diritto a trattamento continuativo di quiescenza, l’ufficio da cui il cedente dipendeva comunicherà in tempo utile, anche ai fini degli obblighi di terzo debitore ceduto, all’ufficio tenuto alla liquidazione della pensione, ovvero all’istituto di previdenza e di assicurazione, le notizie ed i dati necessari affinché si possa disporre per la esecuzione, fin dall’inizio, delle ulteriori ritenute sull’assegno continuativo di quiescenza”. Allo stato attuale, l’intero debito risulta scaduto ed è rimasto insoluto per un importo totale di euro 8.820,00, relativo alle rate non pagate e a seguito della decadenza dal beneficio del termine, oltre accessori di legge, debito di cui sono responsabili in solido la contraente (mutuataria) e l’Istituto previdenziale, che non ha provveduto ad effettuare le trattenute sulla pensione, come richiesto dalla società finanziaria ricorrente>>.

 

Cessione dello stipendio – Surrogazione - Prevalenza Cessione successiva a Delegazione antecedente – DPR n. 180/50 - Tribunale di Benevento - Sent. n. 163/2021 del 22.02.21 -  La cessione del quinto che estingue altra cessione del quinto, si surroga alla prima, anche in ordine all’anteriorità ai fini dell’opponibilità verso i terzi, divenendo opponibile altresì verso  una delegazione sul quinto dello stipendio antecedente alla seconda cessione. Inoltre, la delegazione sul quinto dello stipendio non prevede alcun un vincolo sul TFR, previsto dal Dpr 180/50 soltanto per la cessione dello stipendio.

 

Cessione dello stipendio – Mediazione obbligatoria d.lgs.  28/2010 Esclusione obbligo mediazione per controversie di lavoro anche se in materia bancaria: Tribunale di Benevento - Sent. n. 163/2021 del 22.02.21 - L’art.5 Decreto legislativo del 04/03/2010 - N. 28 prevede tale procedimento come condizione di procedibilita' della domanda, espressamente escludendo dal suo ambito applicativo i “procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;”. Restano esclusi anche i giudizi relativi a cause di lavoro. La natura della pretesa, indipendentemente da contratto di finanziamento posto alla base, era strettamente conseguente al rapporto di lavoro, con la conseguenza che non può ritenersi sottoposta alla mediazione obbligatoria di cui al D.Lgs. n.28\2010. Analogamente il giudizio di opposizione, rientrante nella competenza funzionale ed inderogabile del medesimo Giudice, soggiace alle stesse regole e, trattandosi di causa di lavoro, rimane esclusa dall’applicazione dell’art. 5 Decreto legislativo del 04/03/2010 - N. 28.

 

Cessione Stipendio – Usura Esclusione – Arbitro Bancario Finanziario - Collegio di Coordinamento - Sentenza n. N. 8048 del 21 marzo 2019 In esito a quanto sopra esposto, il Collegio enuncia il seguente principio di diritto: “In assenza di formale annullamento nei modi e nelle forme previsti dalla legge delle Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia nel 2006, rimane applicabile alle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate concluse nel relativo periodo di vigenza la norma che esclude dal calcolo del TEG le spese di assicurazione certificate da apposita polizza”.

 

Cessione Stipendio – Art. 39 TUCQS - Arbitro Bancario Finanziario - Collegio di Coordinamento - Sentenza n. 24 del 03 Gennaio 2018 - Il quadro normativo tracciato dagli artt. 39 e 40 d.P.R. n. 180/1950 non contempla, quindi, la permanenza di due (o più) contratti di finanziamento, benché nella seconda ipotesi sopra delineata (ii) non possa escludersi, in concreto, la permanenza di due cessioni e, quindi, per quanto qui più rileva, la possibile violazione indiretta dell’art. 5 del medesimo decreto. In tal caso, indipendentemente dalla qualificazione dell’art. 5 d.P.R. n. 180/1950 – e del limite del quinto da esso previsto – quale regola di condotta o, come pare più corretto, regola di validità del (successivo) contratto, la violazione indiretta dell’art. 5 d.P.R. n. 180/1950, attraverso la stipulazione di una successiva cessione che viene a cumularsi con quella precedente oltre la soglia del quinto, non è, in ogni caso, idonea a determinare la nullità del secondo contratto. Conformemente a quanto previsto, in linea generale, dallo stesso art. 1418, comma 1, c.c. (che esclude la nullità del contratto contrario a norme imperative - c.d. nullità virtuale - qualora “la legge disponga diversamente”), deve, infatti, osservarsi come sia lo stesso impianto normativo delineato dagli artt. 39 e 40 d.P.R. n. 180/1950 ad escludere che la violazione del limite stabilito dall’art. 5 d.P.R. n. 180/1950, in caso di permanenza di due (o più) contratti di finanziamento contro cessione del quinto, possa determinare, per ciò solo, la nullità del secondo contratto. Al riguardo, occorre infatti evidenziare che l’art. 39, comma 2, e, più chiaramente, l’art. 40, commi 1 e 3, d.P.R. n. 180/1950 impongono che il secondo contratto sia (necessariamente) destinato ad estinguere il precedente finanziamento, così escludendo, in radice, la possibilità di un cumulo oltre il limite del quinto. Anche qualora il “ricavato della nuova cessione [non] sia destinato, sino a concorrente quantità, alla estinzione della cessione in corso” (come richiesto dall’art. 39, comma 2, e dall’art. 40, comma 1, d.P.R. n. 180/1950), l’art. 40, comma 3, chiarisce che tale evenienza costituisce diretta conseguenza del dovere, posto (da un regola evidentemente di comportamento e non di validità) in capo al secondo mutuante, di “pagare al primo cessionario il residuo suo credito contemporaneamente al pagamento al mutuatario del ricavato netto del nuovo mutuo”; dovere che, all’evidenza, non può che presuppore la validità del secondo contratto che, unitamente alle richiamate previsioni dell’art. 40, comma 2, d.P.R. n. 180/1950 (art. 1339 c.c.), ne costituisce la fonte (il presupposto). Nella stessa direzione depone, inoltre, il comma 4 dello stesso art. 40, secondo cui l’“obbligo della garanzia da parte del Fondo e l’obbligo dell’amministrazione di versare le quote di ammortamento del prestito sono subordinati alla condizione che l’istituto mutuante adempia all’estinzione della precedente cessione”. Anche sotto questo profilo, la violazione (indiretta) della soglia del quinto prevista dall’art. 5 d.P.R. n. 180/1950  è riconducibile alla violazione, da parte dell’amministrazione, dell’obbligo di non “versare le quote di ammortamento del prestito” al nuovo istituto mutuante, qualora lo stesso istituto non abbia precedentemente estinto la precedente cessione, così escludendo il presupposto del superamento della soglia del quinto. Il meccanismo ora delineato è per se stesso incompatibile e antinomico rispetto alla tesi della nullità del contratto perché postula la produzione di effetti sia pure diversi da quelli voluti dalle parti (in tal senso è significativo che l’art. 40 d.P.R. n. 180/1950 sia rubricato “Effetti di una nuova cessione in rapporto alla precedente”). Ne consegue che la violazione indiretta del limite dell’art. 5 d.P.R. n. 180/1950 che, come nel caso di specie, può verificarsi qualora, contrariamente a quanto stabilito dagli artt. 39 e 40, la seconda cessione non sia destinata all’estinzione della precedente, deriva direttamente (non dalla violazione di una regola di validità, ma) dalla violazione degli obblighi di condotta posti in capo al secondo cessionario (che “deve pagare al primo cessionario il residuo del suo credito contemporaneamente al pagamento al mutuatario del ricavato netto del nuovo mutuo”, art. 40, comma 3, d.P.R. n. 180/1950) e suscettibili di responsabilità risarcitoria, non potendosi certamente ipotizzare cha la nullità di un contratto dipenda non da una patologia genetica, bensì da comportamenti posteriori alla sua conclusione e contrastanti con doveri che la legge fissa sul presupposto implicito della validità del contratto.

 

Interessi di mora – Usura - Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n.  19597 del 18.09.2020: "La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso". "La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perchè "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto"". "Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista". "Si applica l'art. 1815 c.c., comma 2, onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti". "Anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell'accordo; una volta verificatosi l'inadempimento ed il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento". "Nei contratti conclusi con un consumatore, concorre la tutela prevista dall'art. 33, comma 2, lett. f) e art. 36, comma 1 codice del consumo, di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, già artt. 1469-bis e 1469-quinquies c.c.".

"L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto".

 

Contratti finanziari - Cassazione Civile, Sez. Unite, 4 novembre 2019, n. 28314 - La nullità per difetto di forma scritta, contenuta nel D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, comma 3, può essere fatta valere esclusivamente dall’investitore con la conseguenza che gli effetti processuali e sostanziali dell’accertamento operano soltanto a suo vantaggio. L’intermediario, tuttavia, ove la domanda sia diretta a colpire soltanto alcuni ordini di acquisto, può opporre l’eccezione di buona fede, se la selezione della nullità determini un ingiustificato sacrificio economico a suo danno, alla luce della complessiva esecuzione degli ordini, conseguiti alla conclusione del contratto quadro.

 

Leasing Traslativo - Cassazione civile, sez. III, 31 Ottobre 2019, n. 27999 - In caso di scioglimento per mutuo consenso del contratto di leasing traslativo non trova applicazione - nemmeno in via analogica - il disposto dell'art. 1526 c.c. (che prevede il ripristino delle originarie posizioni delle parti attraverso la restituzione all'utilizzatore delle rate versate e il riconoscimento al concedente del diritto all'equo compenso per l'uso del bene), mancando il presupposto dell'inadempimento imputabile all'utilizzatore determinante la risoluzione, sicchè l'accordo solutorio - ove non contenga ulteriori previsioni concernenti il rapporto estinto - produce il solo effetto di liberare i contraenti dall'obbligo di eseguire le ulteriori prestazioni ancora dovute in virtù del contratto risolto.

 

Interessi Moratori - Usura - Cassazione Civile, Sez. III, 17 ottobre 2019, n. 26286 - Nei rapporti bancari, anche gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all’applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. “tasso soglia” previsto dall’art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, si configura la cosiddetta usura c. d. “oggettiva” che determina la nullità della clausola ai sensi dell’art. 1815, secondo comma, cod. civ.

 

 

 

 

Stampa | Mappa del sito
© MILANINI Pier Andrea