STUDIO MILANINI Milano (MI) 20122 - Largo Toscanini n. 1 Vercelli (VC) 16100 - Via Jacopo Durandi n. 2 Borgosesia (VC) 13011 - Piazza Cavour n. 14 Tel. 02.760.15.226 - 0163.292546 Fax 0163.360.020 _____________________________________________________
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DECRETO PENSIONATI

 

Decreto Ministero dell'Economia 27 Dicembre 2006 n.° 313 .

Regolamento di attuazione dell'articolo 13-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Adotta il seguente regolamento:

 

Art. 1. Intermediari finanziari autorizzati

1.I prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, recante approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (di seguito testo unico), possono essere concessi da intermediari finanziari, iscritti nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che il loro oggetto sociale preveda, anche congiuntamente ad altre attività finanziarie, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti.

 

Art. 2. Notifica della cessione

1. Le cessioni di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al testo unico sono notificate all'ufficio competente ad ordinare il pagamento. Per le pensioni erogate dalle Direzioni provinciali dei servizi vari del Ministero dell'economia e delle finanze, la notifica è effettuata alla Direzione provinciale dei servizi vari competente.

 

Art. 3. Modalità di notifica

1. La notifica della cessione alle Amministrazioni terze cedute può essere effettuata in qualsiasi forma, purché recante data certa e con modalità che consentano all'Amministrazione che deve operare la ritenuta di identificare la provenienza della notifica stessa.

 

Art. 4. Efficacia della cessione

1. La cessione ha effetto immediato a decorrere dalla data di notifica della stessa, salvo per quelle relative a pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le quali l'effetto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la notifica.
2. L'Amministrazione debitrice effettua le ritenute entro il terzo mese successivo alla notifica.
3. Le eventuali rate già scadute vengono recuperate mediante l'applicazione di una ritenuta aggiuntiva mensile, nei limiti di cui all'articolo 2 del testo unico, per il tempo necessario al recupero dei mesi arretrati.

 

Art. 5. Quota cedibile

1. Ai fini del calcolo della quota cedibile si tiene conto del trattamento pensionistico comprensivo del trattamento minimo di cui all'articolo 1, ultimo comma, ultimo periodo del testo unico.
2. Nel caso in cui il contraente il prestito goda di più trattamenti pensionistici, il calcolo della quota cedibile che fa salvo il trattamento minimo di cui all'articolo 1, ultimo comma, ultimo periodo del testo unico, va effettuato tenendo conto della somma dei medesimi trattamenti.

 

Art. 6. Rinnovo

1. Con riferimento ai dipendenti di cui all'articolo 52 del testo unico, il rinnovo della cessione è consentito dopo che siano decorsi i due quinti della durata della cessione medesima

 

Art. 7. Trasparenza delle condizioni contrattuali

1. Alle operazioni di prestito concesse ai sensi del testo unico, si applicano le disposizioni previste dal Titolo VI, Capo I e II del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di trasparenza e pubblicità delle condizioni contrattuali, e le relative disposizioni di attuazione, e le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

 

Art. 8. Convenzioni

1. Gli enti previdenziali stipulano apposite convenzioni con gli istituti finanziatori, con l'obiettivo di assicurare ai pensionati condizioni contrattuali più favorevoli, rispetto a quelle medie di mercato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 dicembre 2006

Il Ministro: Padoa Schioppa

 

 

 

 

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